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Imu, entro il prossimo 17 giugno scade la prima rata
Non tutte le prime abitazioni sono esenti, ecco chi paga
Scade lunedì prossimo 17 giugno (perché il 16 cade di domenica) il pagamento della prima rata dell'Imu per l'anno 2013. E, nonostante la scadenza sia alle porte, qualche dubbio, ancora...
Scade lunedì prossimo 17 giugno (perché il 16 cade di domenica) il pagamento della prima rata dell'Imu per l'anno 2013. E, nonostante la scadenza sia alle porte, qualche dubbio, ancora, aleggia tra i contribuenti in merito al pagamento.
Scade lunedì prossimo 17 giugno (perché il 16 cade di domenica) il pagamento della prima rata dell'Imu per l'anno 2013. E, nonostante la scadenza sia alle porte, qualche dubbio, ancora, aleggia tra i contribuenti in merito al pagamento.
[Foto: Imu]
NON TUTTI SONO ESENTI La prima rata dell'Imu è stata sospesa dal Consiglio dei Ministri solo per quattro categorie di immobili.
Il Consiglio dei Ministri con decreto legge n. 54 del 21 maggio scorso ha sospeso il versamento della prima rata dell'Imu per:

1) Gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi);
2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3) Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
4) I terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Quindi, se un contribuente possiede una villa (categoria catastale A8) e la adibisce ad abitazione principale sua e della propria famiglia, deve pagare l'Imu non potendo usufruire della sospensione. La stessa situazione si verifica nel caso di un'abitazione di pregio classificata A1, nonostante sia adibita ad abitazione principale.

Al fine di classificare un'unità immobiliare come abitazione principale e poter godere della sospensione, il possessore e il suo nucleo familiare devono avere nella casa la dimora abituale e, anche, la residenza anagrafica. È previsto,
QUANTO SI PAGA A VIZZINI

Le aliquote per il 2012 stabilite dal Comune

R.I.) Lo scorso mese di ottobre il Consiglio comunale di Vizzini ha fissato le aliquote Imu da applicare per l'anno 2012. I possessori di immobili pagheranno un importo base pari all'1,06 per cento, che scende allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale viene invece applicata l'aliquota dello 0,2 per cento.
Gli "sconti" - Le detrazioni per l'abitazione principale arriva a 200 euro ed è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, per un massimo di 400 euro.
inoltre, che deve trattarsi di un'unica unità immobiliare.
Pertanto nel caso in cui i coniugi non separati abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi nello stesso comune, solo uno potrà essere considerato abitazione principale e usufruire della sospensione. Mentre se i coniugi non separati hanno stabilito la dimora e la residenza in case diverse, ma in due comuni diversi (esempio: per ragioni di lavoro), entrambe sono qualificate come abitazioni principali e potranno usufruire della sospensione del pagamento dell'imposta municipale.

I proprietari di seconde case o abitazioni a disposizione devono pagare la prima rata Imu in scadenza il prossimo 17 giugno. Sono obbligati al versamento anche coloro che possiedono una sola casa di proprietà, ma, di fatto, non vi risiedono in quanto abitano in un appartamento preso in affitto o, comunque, posseduto ad altro titolo.
Se l'immobile è in comproprietà tra fratelli di cui uno risiede effettivamente nella casa con la propria famiglia, solo quest'ultimo potrà godere dell'agevolazione per abitazione principale. Invece l'altro fratello dovrà versare l'Imu, e la pagherà come seconda casa con evidente aggravio di tassazione.
Le case concesse in comodato, cioè in uso gratuito, ai parenti, nonostante siano utilizzate come abitazione principale, non usufruiscono della sospensione. Per esempio la casa di proprietà dei genitori concessa al figlio per utilizzarla come abitazione principale sua e/o della sua famiglia, non è considerata come prima casa e viene assimilata alle seconde case. Perciò non solo non usufruiscono della sospensione, ma devono pagare la prima rata IMU con le aliquote più pesanti previste per le seconde case. Eccetto i rari casi in cui il Comune abbia deliberato una qualche agevolazione in merito.
Nell'ipotesi di case costituite da due o più unità immobiliari contigue, ma catastalmente separate, adibite ad abitazione principale della famiglia, solo una potrà usufruire delle agevolazioni come prima casa e quindi avvalersi della sospensione del pagamento dell'Imu. Mentre l'altra unità è considerata seconda casa con la conseguenza di subire la tassazione ad aliquota ordinaria.

Infine si segnalano delle situazioni dove è precario il confine tra abitazione principale e seconda casa. Per esempio le abitazioni delle persone anziane o disabili ricoverati e residenti in istituti di cura o dei cittadini italiani residenti all'estero sono considerate abitazioni principali, e quindi soggette a sospensione, se il Comune ha deliberato di assimilarle all'abitazione principale.
A differenza dell'anno scorso, quest'anno il gettito sulle seconde case va tutto nelle casse del Comune e l'imposta va versata con il codice tributo 3918.
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14/06/2013 | 5633 letture | 0 commenti
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