Tasse
Vizzini torna Comune «montano», niente Imu agricola
I proprietari di terreni "risparmieranno" 304mila euro
I proprietari di terreni "risparmieranno" 304mila euro
Rideterminati dal Governo i criteri di tassazione dei fondi rurali, nel Calatino
la città verghiana è l'unica in cui si eviterà il pagamento dell'Imposta municipale
unica sia per l'anno 2014 sia il 2015.
Vizzini ritorna Comune montano e i terreni agricoli ricadenti nel suo territorio
sono esenti dall'imposta municipale (Imu). Quindi non devono pagare l'imposta non
solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, ma neanche
i proprietari privati.
Il decreto "riparatore" - Il Consiglio dei Ministri, in prossimità della scadenza del versamento del 26 gennaio
scorso, ha approvato misure urgenti in materia di esenzione Imu, rideterminando
i criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani e di collina.
È stato abbandonato il parametro dell'altitudine del centro, dove risulta
ubicata la sede del municipio, e si è optato per la classificazione Istat dei
Comuni d'Italia che distingue il territorio in «montano», «parzialmente
montano» e «non montano».
Con il decreto legge n. 4 del 2015, in vigore dal 24 gennaio scorso, il Governo corregge il criterio altimetrico e prevede per l'anno 2015 l'esenzione dell'Imu per i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come «totalmente montani» dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat e per i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati «parzialmente montani» posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iac) iscritti nella previdenza agricola, risultanti dal medesimo elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
I criteri - Nella confusione che si è venuta a creare nella gestione dell'Imu sui terreni agricoli di collina e di montagna non più esenti, il Governo ha cercato di porre riparo prevedendo che, per l'Imu relativa all'anno 2014, si applichino gli stessi criteri annunciati per l'anno 2015. Pertanto, per i terreni che non risultano
esenti, secondo questa nuova classificazione, il versamento dell'Imu 2014, previsto
per il 26 gennaio 2015, deve essere effettuato entro il 10 febbraio prossimo.
È stata formulata, anche, una "clausola di salvaguardia" per l'anno 2014, la quale recita: non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri sopra elencati.
Regole e ricorsi - Per i 652 Comuni classificati «parzialmente montani», dove prima l'esenzione dipendeva dalla posizione del terreno, ora vale la qualifica del proprietario: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sono esonerati dal pagamento dell'Imu, mentre tutti gli altri dovranno pagare.
Il Tar del Lazio nella seduta collegiale del 21 gennaio scorso non ha confermato la sospensiva del decreto del 28 nuvembre 2014 sull'Imu dei terreni ex montani deliberata dal suo presidente in data 22 dicembre 2014 e ha rimandato il giudizio di merito al 17 giugno prossimo. Esiste, anche, una seconda sospensiva sino al 4 febbraio prossimo, scattata in seguito al ricorso presentato da dieci Comuni siciliani tra cui tre in provincia di Catania: Aci Sant'Antonio, Belpasso e Santa Venerina.
Le regole per classificare un Comune montano o meno, per l'anno 2013 facevano riferimento alla circolare n. 9 del 1993, per l'anno 2014 erano l'altitudine della sede della casa comunale. Per l'anno 2015 bisogna fare riferimento all'elenco dei Comuni, elaborato dall'Istat, e con precisione alla colonna R dell'allegato dove sono indicate le seguenti sigle: «T» significa totalmente montano (non paga nessuno, i terreni sono tutti esonerati), «P» significa parzialmente montano (sono esonerati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - Iac -, tutti gli altri pagano), mentre «NM» significa non montano (tutti devono pagare a prescindere dall'altitudine).
Il "balletto" dei Comuni siciliani - Il Comune di Caltagirone che, classificato montano sulla base dei criteri della circolare 9 del 1993, considerato montano dal criterio dell'altitudine del centro con i suoi 608 metri di altitudine della sede del municipio, viene oggi declassato
a «non montano» (NM) dai nuovi criteri di tassazione del decreto legge
n. 4 del 2015. Con la conseguenza che dal 2015 tutti dovranno pagare l'Imu sui
terreni agricoli.
Altri casi sono rappresentati dai Comuni di Buccheri (in provincia di Siracusa) o Licodia Eubea (in provincia di Catania) che, classificati da sempre montani e, anche, dal criterio dell'altitudine del centro con i loro, rispettivamente, 820 e 600 metri di altitudine della sede del municipio, vengono oggi declassati a «parzialmente montano» (P), dove l'esonero dall'Imu riguarda solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
A Vizzini niente Imu agricola - Il Comune di Vizzini è l'unico Comune del Calatino che, secondo i nuovi parametri, viene classificato «totalmente montano» (T) e di conseguenza i terreni ivi ubicati non sono soggetti all'imposizione Imu sia per l'anno 2014 sia per l'anno 2015.
Con il decreto legge n. 4 del 2015, in vigore dal 24 gennaio scorso, il Governo corregge il criterio altimetrico e prevede per l'anno 2015 l'esenzione dell'Imu per i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come «totalmente montani» dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat e per i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati «parzialmente montani» posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iac) iscritti nella previdenza agricola, risultanti dal medesimo elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
I criteri - Nella confusione che si è venuta a creare nella gestione dell'Imu sui terreni agricoli di collina e di montagna non più esenti, il Governo ha cercato di porre riparo prevedendo che, per l'Imu relativa all'anno 2014, si applichino gli stessi criteri annunciati per l'anno 2015. Pertanto, per i terreni che non risultano
Niente Imu per i terreni esenti in base al decreto del 28 novembre
2014.
2014.
È stata formulata, anche, una "clausola di salvaguardia" per l'anno 2014, la quale recita: non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri sopra elencati.
Regole e ricorsi - Per i 652 Comuni classificati «parzialmente montani», dove prima l'esenzione dipendeva dalla posizione del terreno, ora vale la qualifica del proprietario: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sono esonerati dal pagamento dell'Imu, mentre tutti gli altri dovranno pagare.
Il Tar del Lazio nella seduta collegiale del 21 gennaio scorso non ha confermato la sospensiva del decreto del 28 nuvembre 2014 sull'Imu dei terreni ex montani deliberata dal suo presidente in data 22 dicembre 2014 e ha rimandato il giudizio di merito al 17 giugno prossimo. Esiste, anche, una seconda sospensiva sino al 4 febbraio prossimo, scattata in seguito al ricorso presentato da dieci Comuni siciliani tra cui tre in provincia di Catania: Aci Sant'Antonio, Belpasso e Santa Venerina.
Le regole per classificare un Comune montano o meno, per l'anno 2013 facevano riferimento alla circolare n. 9 del 1993, per l'anno 2014 erano l'altitudine della sede della casa comunale. Per l'anno 2015 bisogna fare riferimento all'elenco dei Comuni, elaborato dall'Istat, e con precisione alla colonna R dell'allegato dove sono indicate le seguenti sigle: «T» significa totalmente montano (non paga nessuno, i terreni sono tutti esonerati), «P» significa parzialmente montano (sono esonerati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - Iac -, tutti gli altri pagano), mentre «NM» significa non montano (tutti devono pagare a prescindere dall'altitudine).
Il "balletto" dei Comuni siciliani - Il Comune di Caltagirone che, classificato montano sulla base dei criteri della circolare 9 del 1993, considerato montano dal criterio dell'altitudine del centro con i suoi 608 metri di altitudine della sede del municipio, viene oggi declassato
Il caso emblematico di Buccheri, passato da «montano» a «parzialmente montano».
Altri casi sono rappresentati dai Comuni di Buccheri (in provincia di Siracusa) o Licodia Eubea (in provincia di Catania) che, classificati da sempre montani e, anche, dal criterio dell'altitudine del centro con i loro, rispettivamente, 820 e 600 metri di altitudine della sede del municipio, vengono oggi declassati a «parzialmente montano» (P), dove l'esonero dall'Imu riguarda solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
A Vizzini niente Imu agricola - Il Comune di Vizzini è l'unico Comune del Calatino che, secondo i nuovi parametri, viene classificato «totalmente montano» (T) e di conseguenza i terreni ivi ubicati non sono soggetti all'imposizione Imu sia per l'anno 2014 sia per l'anno 2015.
01/02/2015 | 6353 letture | 0 commenti
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