Approfondimenti
Dichiarazione Imu slitta al 2013, ma si paga entro il 17
A Vizzini prima casa al 4 per mille, altri immobili al 10,6
A Vizzini prima casa al 4 per mille, altri immobili al 10,6
È ufficiale il termine del 4 febbraio 2013 per la presentazione della
dichiarazione Imu relativa all'anno 2012. Questo quanto affermato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con il comu...
È ufficiale il termine del 4 febbraio 2013 per la presentazione della
dichiarazione Imu relativa all'anno 2012. Questo quanto affermato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 172 del 28 novembre
scorso, che posticipa l'adempimento dichiarativo di 90 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle
relative istruzioni (DM 30 ottobre 2012).
È ufficiale il termine del 4 febbraio 2013 per la presentazione della
dichiarazione Imu relativa all'anno 2012. Questo quanto affermato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 172 del 28 novembre
scorso, che posticipa l'adempimento dichiarativo di 90 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle
relative istruzioni (DM 30 ottobre 2012).
Considerato che tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258
del 5 novembre 2012, la scadenza per l'invio della dichiarazione Imu coincide con
il 4 febbraio 2013 (il 3 febbraio è domenica).
La nuova scadenza dichiarativa scaturisce dal connubio tra la pubblicazione del decreto con il quale il Mef ha approvato modello e istruzioni e un emendamento presentato e accettato dal Governo in sede di conversione in legge del DL n. 174/2012.
Pertanto, devono presentare la dichiarazione Imu i contribuenti nei casi in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per esempio, quando il Comune ha deliberato una riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria o non è in possesso dei dati degli immobili, necessari per la verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. In ogni caso la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
Ancora il Mef, con il comunicato stampa n. 173 del 28 novembre scorso, ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'Imu resta stabilito al prossimo 17 dicembre. Con questo si è voluto confermare che nessuna proroga sarà concessa nonostante le richieste e i problemi che da più parti sollevati.
Pertanto entro lunedì prossimo i proprietari di immobili, i titolari di diritti reali di godimento, il locatario finanziario, il concessionario di beni demaniali e il coniuge separato assegnatario della casa coniugale, devono effettuare il versamento del saldo a conguaglio dell'Imu per l'anno 2012. Il versamento potrà essere effettuato con il modello F24 o con il bollettino postale di nuova istituzione (DM 23/11/2012).
Il Comune di Vizzini ha il codice M100, da indicare nei versamenti. L'importo minimo da versare è di 13,00 euro calcolato su base annua, nulla è dovuto per importi inferiori. Nel versamento bisogna indicare separatamente la quota per il Comune e quella per lo Stato, con i rispettivi codici tributo.
Aliquote Imu Comune di Vizzini
Abitazione principale e pertinenze: 4,00 per mille;
Altri immobili: 10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, provenienti dal catasto terreni, l'imposta si verserà in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
Detrazioni
Abitazione principale: 200 euro;
Figlio convivente fino a 26 anni: 50 euro;
La detrazione di 50 euro è prevista per ciascun figlio fino ad un massimo di 8.
Codice tributo
Abitazione principale e pertinenze: 3912 (Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913 (Comune)
Aree fabbricabili: 3916 (Comune) 3917 (Stato)
Altri fabbricati: 3918 (Comune) 3919 (Stato)
Interessi da accertamento: 3923 (Comune)
Sanzioni da accertamento: 3924 (Comune)
SALDO ENTRO IL 17 DICEMBRE Il versamento può essere effettuato con modello F24 o tramite bollettino postale.
La nuova scadenza dichiarativa scaturisce dal connubio tra la pubblicazione del decreto con il quale il Mef ha approvato modello e istruzioni e un emendamento presentato e accettato dal Governo in sede di conversione in legge del DL n. 174/2012.
Pertanto, devono presentare la dichiarazione Imu i contribuenti nei casi in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per esempio, quando il Comune ha deliberato una riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria o non è in possesso dei dati degli immobili, necessari per la verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. In ogni caso la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
Ancora il Mef, con il comunicato stampa n. 173 del 28 novembre scorso, ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'Imu resta stabilito al prossimo 17 dicembre. Con questo si è voluto confermare che nessuna proroga sarà concessa nonostante le richieste e i problemi che da più parti sollevati.
Pertanto entro lunedì prossimo i proprietari di immobili, i titolari di diritti reali di godimento, il locatario finanziario, il concessionario di beni demaniali e il coniuge separato assegnatario della casa coniugale, devono effettuare il versamento del saldo a conguaglio dell'Imu per l'anno 2012. Il versamento potrà essere effettuato con il modello F24 o con il bollettino postale di nuova istituzione (DM 23/11/2012).
Il Comune di Vizzini ha il codice M100, da indicare nei versamenti. L'importo minimo da versare è di 13,00 euro calcolato su base annua, nulla è dovuto per importi inferiori. Nel versamento bisogna indicare separatamente la quota per il Comune e quella per lo Stato, con i rispettivi codici tributo.
Aliquote Imu Comune di Vizzini
Abitazione principale e pertinenze: 4,00 per mille;
Altri immobili: 10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, provenienti dal catasto terreni, l'imposta si verserà in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.
Detrazioni
Abitazione principale: 200 euro;
Figlio convivente fino a 26 anni: 50 euro;
La detrazione di 50 euro è prevista per ciascun figlio fino ad un massimo di 8.
Codice tributo
Abitazione principale e pertinenze: 3912 (Comune)
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913 (Comune)
Aree fabbricabili: 3916 (Comune) 3917 (Stato)
Altri fabbricati: 3918 (Comune) 3919 (Stato)
Interessi da accertamento: 3923 (Comune)
Sanzioni da accertamento: 3924 (Comune)
08/12/2012 | 5723 letture | 0 commenti
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