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Fisco e Finanza
Tfr in busta paga per i lavoratori del settore privato
I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto (Tfr) in busta paga come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). Questo quanto stabilito dal DPCM 29/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo scorso, che detta le norme attuative sulla monetizzazione del Tfr introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (L. 190/2014). L'anticipo del Tfr in busta paga è stato concepito per far aumentare la disponibilità monetaria mensile dei dipendenti con presumibile ricaduta sui consumi e per dare un valido contributo a far ripartire l'economia italiana.

Richiesta - Il DPCM 29/2015, in vigore dal 3 aprile, contiene il modulo per effettuare la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), che il lavoratore dipendente ha facoltà di presentare al proprio datore di lavoro, debitamente compilata e sottoscritta. La norma precisa che la manifestazione di volontà, qualora sia esercitata dal lavoratore dipendente, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o all'eventuale licenziamento.

Requisiti - La liquidazione in busta paga della quota mensile maturanda di Tfr può essere richiesta fino al 30 giugno 2018 dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Inoltre, il Tfr deve essere disponibile e monetizzabile. Quindi il dipendente non deve avere sottoscritto un contratto di finanziamento utilizzando come garanzia il Tfr fino all'estinzione del prestito medesimo (esempio cessione del quinto dello stipendio).

Esclusi - Risultano esclusi i lavoratori dipendenti del settore agricolo e i domestici, nonché i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi. E, ancora, non possono accedere al Qu.I.R. i dipendenti i cui datori di lavoro sono soggetti a procedure concorsuali, abbiano sottoscritto un accordo per la ristrutturazione dei debiti o di risanamento, ovvero sono destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria (Cig), anche in deroga.

Liquidazione - Il Tfr sarà liquidato al lavoratore dipendente dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza dalle aziende con più di 50 dipendenti. Invece per le aziende piccole, cioè quelle con meno di 50 dipendenti, la liquidazione si effettuerà dal terzo mese successivo alla presentazione della richiesta nel caso in cui il datore di lavoro, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per liquidare la Qu.I.R., abbia voluto accedere al finanziamento assistito dall'apposito fondo di garanzia istituito presso l'Inps.

Possibili conseguenze - Questa richiesta per il dipendente rappresenta un'integrazione della retribuzione e, quindi, un incremento del netto in busta paga nella misura della quota maturanda del Tfr. Ma per questo anticipo, che non è imponibile ai fini previdenziali, il lavoratore dovrà subire una maggiore tassazione e una conseguente riduzione dell'indennità di liquidazione, cosiddetta buona uscita, alla fine della carriera lavorativa. Pertanto, l'opzione per la Qu.I.R. richiede una attenta analisi delle esigenze finanziarie immediate e delle proprie aspettative future. Mentre il Tfr finale sarà soggetto a tassazione separata, con evidente risparmio in termini di imposte, la quota integrativa della retribuzione sarà soggetta a tassazione ordinaria secondo le aliquote Irpef marginali e all'applicazione delle addizionali regionali e comunali. Il Tfr in busta paga, secondo i calcoli della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro, mentre al di sopra di tale soglia i dipendenti subiranno un aggravio di tassazione.
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12/04/2015 | 8573 letture | 0 commenti
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