Fisco e Finanza
È in arrivo l'Imu, la nuova tassazione sulla casa
È ritornata l'imposizione fiscale sull'abitazione principale con l'introduzione,
anticipata di due anni, della nuova imposta municipale propria (Imu) in vigore dal
1 gennaio di quest'anno. Istituita con la legge 214/2011, cosiddetto decreto Salva
Italia convertito, prevede la tassazione non solo delle abitazioni di lusso (A1),
delle ville (A8) e dei castelli (A9), ma di tutti gli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze. Ai fini Imu, per abitazione principale si intende:
«l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
La base imponibile. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, già rivalutata del 5%, per il coefficiente 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la cat.A10) e categoria catastale C/2 (cantina, solaio, magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), intese come uniche pertinenze dell'abitazione principale.
Le aliquote. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è dello 0,40%, ma i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali. Quindi il campo di applicazione potrà variare da un minimo dello 0,20% a un massimo dello 0,60%.
Per le seconde case e gli altri immobili l'aliquota prevista è dello 0,76% (aliquota ordinaria), con facoltà di modifica da parte dei Comuni dello 0,30% in più o in meno, con una forbice di applicazione che va dallo 0,46% all'1,06%.
Detrazione per la prima casa. La legge 214/2011 prevede una detrazione di 200 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale e ciò deve risultare dall'anagrafe.
Detrazione per i figli. È stata prevista un'ulteriore detrazione ammontante a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente con i genitori nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che ciò risulti dall'Anagrafe comunale. Per questa ulteriore detrazione è stato previsto un tetto massimo di 400 euro, corrispondente a 8 figli residenti.
Immobili esenti. Risultano non imponibili ai fini dell'imposta municipale propria gli immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici, gli immobili di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali, i fabbricati appartenenti alla Santa Sede e destinati esclusivamente al culto, immobili utilizzati per fini culturali o da organizzazioni no profit.
Modello e codici di versamento. L'imposta municipale propria si verserà esclusivamente con il modello F24, ristilizzato per l'occasione, utilizzando i seguenti nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012:
3912 - Imu su abitazione principale e relative pertinenze - Comune
3913 - Imu fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
3914 - Imu terreni – Comune
3915 - Imu terreni – Sstato
3916 - Imu aree fabbricabili - Comune
3917 - Imu aree fabbricabili - Stato
3918 - Imu altri fabbricati – Comune
3919 - Imu altri fabbricati - Stato
3923 - Imu interessi da accertamento - Comune
3924 – Imu sanzioni da accertamento – Comune
L'istituzione di doppi codici, per il versamento dell'Imu relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale, è finalizzata esclusivamente al riparto della quota di Imu tra Stato e Comuni.
Scadenze versamento. Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 18 giugno (il 16, scadenza naturale, cade di sabato), senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste. La seconda rata, a conguaglio, dovrà essere versata entro il 17 dicembre, tenendo in considerazione le aliquote definitive. In alternativa, solo per l'abitazione principale, sono state previste tre rate con scadenza, rispettivamente, il 18 giugno, 17 settembre e il conguaglio entro il 17 dicembre.
Ultime novità. I Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e le aliquote Imu definitive per le diverse tipologie d'immobili. Il Governo dovrà emanare un Dpcm con il quale potrà variare le aliquote base del 4 per mille sulla prima casa e del 7,60 per mille sugli altri immobili entro il 10 dicembre. Nel frattempo, entro il 30 giugno, i Comuni devono approvare i bilanci preventivi per l'anno 2012, in cui la voce in entrata a titolo di Imu potrà essere inserita in base agli importi stimati dal Ministero dell'Economia per ciascun Comune, tenuto conto della nozione di "accertamento convenzionale". Il tutto salvo modifiche dell'ultima ora.
La base imponibile. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, già rivalutata del 5%, per il coefficiente 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la cat.A10) e categoria catastale C/2 (cantina, solaio, magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), intese come uniche pertinenze dell'abitazione principale.
Le aliquote. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è dello 0,40%, ma i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali. Quindi il campo di applicazione potrà variare da un minimo dello 0,20% a un massimo dello 0,60%.
Per le seconde case e gli altri immobili l'aliquota prevista è dello 0,76% (aliquota ordinaria), con facoltà di modifica da parte dei Comuni dello 0,30% in più o in meno, con una forbice di applicazione che va dallo 0,46% all'1,06%.
Detrazione per la prima casa. La legge 214/2011 prevede una detrazione di 200 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale e ciò deve risultare dall'anagrafe.
Detrazione per i figli. È stata prevista un'ulteriore detrazione ammontante a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente con i genitori nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che ciò risulti dall'Anagrafe comunale. Per questa ulteriore detrazione è stato previsto un tetto massimo di 400 euro, corrispondente a 8 figli residenti.
Immobili esenti. Risultano non imponibili ai fini dell'imposta municipale propria gli immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici, gli immobili di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali, i fabbricati appartenenti alla Santa Sede e destinati esclusivamente al culto, immobili utilizzati per fini culturali o da organizzazioni no profit.
Modello e codici di versamento. L'imposta municipale propria si verserà esclusivamente con il modello F24, ristilizzato per l'occasione, utilizzando i seguenti nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012:
3912 - Imu su abitazione principale e relative pertinenze - Comune
3913 - Imu fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
3914 - Imu terreni – Comune
3915 - Imu terreni – Sstato
3916 - Imu aree fabbricabili - Comune
3917 - Imu aree fabbricabili - Stato
3918 - Imu altri fabbricati – Comune
3919 - Imu altri fabbricati - Stato
3923 - Imu interessi da accertamento - Comune
3924 – Imu sanzioni da accertamento – Comune
L'istituzione di doppi codici, per il versamento dell'Imu relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale, è finalizzata esclusivamente al riparto della quota di Imu tra Stato e Comuni.
Scadenze versamento. Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 18 giugno (il 16, scadenza naturale, cade di sabato), senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste. La seconda rata, a conguaglio, dovrà essere versata entro il 17 dicembre, tenendo in considerazione le aliquote definitive. In alternativa, solo per l'abitazione principale, sono state previste tre rate con scadenza, rispettivamente, il 18 giugno, 17 settembre e il conguaglio entro il 17 dicembre.
Ultime novità. I Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e le aliquote Imu definitive per le diverse tipologie d'immobili. Il Governo dovrà emanare un Dpcm con il quale potrà variare le aliquote base del 4 per mille sulla prima casa e del 7,60 per mille sugli altri immobili entro il 10 dicembre. Nel frattempo, entro il 30 giugno, i Comuni devono approvare i bilanci preventivi per l'anno 2012, in cui la voce in entrata a titolo di Imu potrà essere inserita in base agli importi stimati dal Ministero dell'Economia per ciascun Comune, tenuto conto della nozione di "accertamento convenzionale". Il tutto salvo modifiche dell'ultima ora.
28/04/2012 | 3542 letture | 0 commenti
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