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Fisco e Finanza
Pagamenti in contanti, quota abbassata a 999 euro
Sono già scattate le nuove limitazioni all'uso del contante previste dalla manovra del Governo Monti, D.L. n. 201 cosiddetto decreto «Salva Italia». Quindi, già a partire dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto, è vietato trasferire denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per un valore complessivamente pari o superiore a 1.000 euro senza l'intervento di un intermediario finanziario abilitato.

La scelta del Governo di combattere l'evasione fiscale passa, anche, attraverso la tracciabilità del contante con un nuovo ritocco al ribasso favorendo sempre di più l'uso di mezzi di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, assegni bancari e postali.
Quindi il precedente limite all'uso del contante, degli assegni liberi e dei libretti al portatore, ammontante a 2.500 euro (entrato in vigore il 13 agosto 2011) è stato abbassato a 1.000 euro.

Gli effetti della nuova disposizione: per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro, è necessario il ricorso a intermediari abilitati (ad esempio banche, poste, istituti che gestiscono moneta elettronica); gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 devono indicare non solo il nome o la ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 dovranno indicare la clausola di non trasferibilità; i libretti di deposito bancari o postali non possono avere un saldo pari o superiore a 1.000. L'obbligo vige a partire dall'1 gennaio 2012. Pertanto i libretti al portatore con saldo superiore al detto limite, entro il 31 dicembre, devono essere estinti o il loro saldo ridotto a un importo inferiore a 1.000 euro.

La regola di uso del contante fino al limite di 999,99 euro si applica anche in caso di pagamento "frazionato", considerato dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Quando il pagamento avviene in diversi momenti successivi, per importi inferiori al limite, ma la somma di questi è riconducibile a un'unica operazione di acquisto il cui ammontare supera il limite, si è in presenza di un'infrazione sanzionabile dall'1% al 40%, dell'importo indebitamente trasferito, per entrambi i contraenti. La norma si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito, come ad esempio una donazione, un prestito tra parenti, un'eredità.

La disposizione in esame ha coinvolto, anche, le pubbliche amministrazioni centrali e locali, comprese i loro enti, le cui operazioni di pagamento delle spese sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici superando i sistemi basati sull'uso della carta. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono superare l'importo di 500 euro. Anche gli stipendi e le pensioni d'importo superiore a 500 euro, corrisposti dalla pubblica amministrazione, non possono essere pagati in contanti, ma mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

In tema d'infrazioni al divieto di uso del contante, gli intermediari abilitati e, anche, i professionisti, che ne vengono a conoscenza, hanno l'obbligo di comunicare entro trenta giorni non solo al Ministero dell'Economia e delle finanze, ma anche all'Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (art. 12, comma 11, DL 201/2011). Questa è la situazione al momento, salvo modifiche in fase di conversione del decreto.
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13/12/2011 | 4290 letture | 0 commenti
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