Fisco e Finanza
Definizione liti fiscali, versamenti entro il 30 novembre
È un'occasione per fare pace quella che il Fisco sta proponendo di realizzare
entro il 30 novembre 2011. I contribuenti con lite fiscale pendente alla data del
1 maggio 2011 con l'Agenzia delle Entrate per un valore non superiore a 20.000 euro,
possono accedere alla definizione agevolata ai sensi dell'articolo 39, comma 12,
D.L. 98/2011.
Si tratta di una sanatoria concessa ai cittadini che, in alcuni casi, potrebbe sembrare vantaggiosa, soprattutto quando l'esito del ricorso appare piuttosto incerto o addirittura compromesso.
Oggetto della disciplina sono le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Affinché una lite sia considerata pendente è sufficiente che il contribuente abbia notificato all'Agenzia delle Entrate il ricorso introduttivo del giudizio prima del 1 maggio 2011, a prescindere dalla costituzione in giudizio presso la commissione Tributaria. Per la determinazione del valore della lite si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado senza considerare interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Il costo della definizione agevolata è diverso a seconda del valore della lite: fino a 2.000 euro si pagherà una somma fissa di 150 euro; oltre 2.000, fino a 20.000 euro si pagherà: il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione; il 30% del valore della lite in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione. Nel caso in cui dovesse verificarsi una soccombenza parziale le percentuali suddette andrebbero applicate al valore della lite in proporzione alla percentuale di soccombenza. L'eventuale versamento, già effettuato per iscrizioni a ruolo relativo a tributi e interessi, va scomputato dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti. Ma non sarà effettuato nessun rimborso se le somme versate risultassero maggiori.
Con la risoluzione n. 82/E del 05/08/2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 8082 denominato «Liti fiscali pendenti» unitamente al codice identificativo 71 denominato «Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio». Il pagamento va eseguito con il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», senza possibilità di effettuare compensazioni con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. Il modello deve essere compilato indicando: il codice 8082 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati» con l'indicazione, nel campo «Codice ufficio», del codice della direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate competente parte nel giudizio; nel campo «Tipo» il carattere «R»; nel campo «Elementi identificativi» la sigla «DLF» (definizione liti fiscali); nel campo «Anno di riferimento», l'anno di imposta cui si riferisce l'atto impugnato, nel formato «AAAA».
Sono sospese fino al 30 giugno 2012 le liti fiscali che possono usufruire della definizione agevolata nonché i correlati termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni e ricorsi per cassazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Dopo aver effettuato il versamento entro il 30 novembre p.v., i contribuenti interessati sono tenuti a inoltrare la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012. Purtroppo le somme vanno versate in un'unica soluzione entro fine mese, si presuppone che ciò sia stato previsto per evitare le brutte sorprese del passato relative ai condoni, quando i soliti furbi, che hanno aderito, si sono ben guardati dal versare le rate successive alla prima.
SINTESI: I REQUISITI PER LA DEFINIZIONE
Valore della causa: 20.000 euro come limite riferito all'imposta;
Giudice: Commissioni tributarie o Giudice ordinario;
Parte in causa: Agenzia delle Entrate;
Controversia pendente: alla data del 1 maggio 2011;
Definizione: pagamento entro il 30 novembre 2011;
Domanda: presentazione entro il 2 aprile 2012;
Grado del giudizio: qualunque grado;
Modello di pagamento: F24 versamenti con elementi identificativi;
Versamento: in un'unica soluzione, escluse compensazioni;
Si tratta di una sanatoria concessa ai cittadini che, in alcuni casi, potrebbe sembrare vantaggiosa, soprattutto quando l'esito del ricorso appare piuttosto incerto o addirittura compromesso.
Oggetto della disciplina sono le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Affinché una lite sia considerata pendente è sufficiente che il contribuente abbia notificato all'Agenzia delle Entrate il ricorso introduttivo del giudizio prima del 1 maggio 2011, a prescindere dalla costituzione in giudizio presso la commissione Tributaria. Per la determinazione del valore della lite si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado senza considerare interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Il costo della definizione agevolata è diverso a seconda del valore della lite: fino a 2.000 euro si pagherà una somma fissa di 150 euro; oltre 2.000, fino a 20.000 euro si pagherà: il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione; il 30% del valore della lite in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione. Nel caso in cui dovesse verificarsi una soccombenza parziale le percentuali suddette andrebbero applicate al valore della lite in proporzione alla percentuale di soccombenza. L'eventuale versamento, già effettuato per iscrizioni a ruolo relativo a tributi e interessi, va scomputato dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti. Ma non sarà effettuato nessun rimborso se le somme versate risultassero maggiori.
Con la risoluzione n. 82/E del 05/08/2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 8082 denominato «Liti fiscali pendenti» unitamente al codice identificativo 71 denominato «Soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio». Il pagamento va eseguito con il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», senza possibilità di effettuare compensazioni con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. Il modello deve essere compilato indicando: il codice 8082 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati» con l'indicazione, nel campo «Codice ufficio», del codice della direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate competente parte nel giudizio; nel campo «Tipo» il carattere «R»; nel campo «Elementi identificativi» la sigla «DLF» (definizione liti fiscali); nel campo «Anno di riferimento», l'anno di imposta cui si riferisce l'atto impugnato, nel formato «AAAA».
Sono sospese fino al 30 giugno 2012 le liti fiscali che possono usufruire della definizione agevolata nonché i correlati termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni e ricorsi per cassazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Dopo aver effettuato il versamento entro il 30 novembre p.v., i contribuenti interessati sono tenuti a inoltrare la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012. Purtroppo le somme vanno versate in un'unica soluzione entro fine mese, si presuppone che ciò sia stato previsto per evitare le brutte sorprese del passato relative ai condoni, quando i soliti furbi, che hanno aderito, si sono ben guardati dal versare le rate successive alla prima.
SINTESI: I REQUISITI PER LA DEFINIZIONE
Valore della causa: 20.000 euro come limite riferito all'imposta;
Giudice: Commissioni tributarie o Giudice ordinario;
Parte in causa: Agenzia delle Entrate;
Controversia pendente: alla data del 1 maggio 2011;
Definizione: pagamento entro il 30 novembre 2011;
Domanda: presentazione entro il 2 aprile 2012;
Grado del giudizio: qualunque grado;
Modello di pagamento: F24 versamenti con elementi identificativi;
Versamento: in un'unica soluzione, escluse compensazioni;
12/11/2011 | 3836 letture | 0 commenti
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