Fisco e Finanza
Sentenza sulle s.r.l., il Fisco controlla i conti dei soci
È legittima l'indagine finanziaria estesa, anche, all'accertamento dei
movimenti sui conti correnti bancari intestati ai soci della s.r.l. (società a
responsabilità limitata), oggetto di verifica fiscale, considerati inerenti
all'attività d'impresa. Questo il senso dell'ordinanza n.19888 del 29 settembre
2011, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, promosso
dall'Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia della Commissione Tributaria
Regionale della Campania.
L'accertamento fiscale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è relativo a «violazioni all'acquisto e alla vendita per somme rilevate dalle movimentazioni bancarie» su conti personali dei soci, nonché su conti nella disponibilità di uno di essi. La società rispondeva eccependo l'inesistenza di elementi idonei atti a provare il collegamento tra le movimentazioni bancarie dei conti dei soci e gli acquisti e le vendite dell'azienda, imputata di evasione d'imposta. Peraltro, tesi condivisa sia dalla commissione tributaria provinciale sia da quella regionale.
Con l'ordinanza n. 19888, la Suprema Corte ha condiviso l'assunto dell'amministrazione finanziaria secondo la quale, in tema d'indagini finanziarie, ribadisce che possono essere utilizzati legittimamente non solo i conti bancari intestati direttamente al contribuente, ma anche quelli intestati a terzi privi del potere di amministrazione e di rappresentanza (quali i soci, i congiunti dell'amministratore o i terzi prestanome), che, secondo presunzioni semplici, possono ritenersi inerenti all'attività d'impresa dello stesso contribuente.
Anche in altre occasioni la Suprema Corte si è occupata di casi riguardanti indagini finanziarie, per così dire allargate, su conti correnti bancari di terzi. Con l'ordinanza n. 19493 del 13 settembre 2010 dichiarò legittimo l'accertamento bancario sul conto corrente della suocera dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata. L'accertamento era scattato a seguito di controlli finanziari su sospette movimentazioni bancarie in due conti correnti intestati alla suocera del socio amministratore unico. Con l'aggravante che in tali conti correnti risultava delegato alla movimentazione il genero (socio e amministratore unico della società accertata) e il cugino del genero (altro socio). La mancata giustificazione delle movimentazioni sul conto della suocera portava l'amministrazione finanziaria a imputare la società di evasione d'imposta per omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni imponibili fatte transitare nel conto corrente dal socio amministratore, genero dell'intestataria. Nonostante non fosse stata dimostrata la riconducibilità delle movimentazioni bancarie a operazioni in evasioni d'imposta, l'ufficio accertava sulla base del legame di parentela e della conseguente possibilità di operare direttamente sul conto.
In definitiva il fisco può eseguire controlli finanziari anche sui conti di persone terze insospettabili e che apparentemente non hanno nulla a che fare con l'azienda, individuale o collettiva, ma che si ha motivo di ritenere connessi o inerenti all'attività d'impresa in conformità a indizi. Sicuramente, tra gli elementi indiziari, un rilievo decisivo viene riconosciuto alla mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'ufficio in ordine ai movimenti nei conti.
L'accertamento fiscale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, è relativo a «violazioni all'acquisto e alla vendita per somme rilevate dalle movimentazioni bancarie» su conti personali dei soci, nonché su conti nella disponibilità di uno di essi. La società rispondeva eccependo l'inesistenza di elementi idonei atti a provare il collegamento tra le movimentazioni bancarie dei conti dei soci e gli acquisti e le vendite dell'azienda, imputata di evasione d'imposta. Peraltro, tesi condivisa sia dalla commissione tributaria provinciale sia da quella regionale.
Con l'ordinanza n. 19888, la Suprema Corte ha condiviso l'assunto dell'amministrazione finanziaria secondo la quale, in tema d'indagini finanziarie, ribadisce che possono essere utilizzati legittimamente non solo i conti bancari intestati direttamente al contribuente, ma anche quelli intestati a terzi privi del potere di amministrazione e di rappresentanza (quali i soci, i congiunti dell'amministratore o i terzi prestanome), che, secondo presunzioni semplici, possono ritenersi inerenti all'attività d'impresa dello stesso contribuente.
Anche in altre occasioni la Suprema Corte si è occupata di casi riguardanti indagini finanziarie, per così dire allargate, su conti correnti bancari di terzi. Con l'ordinanza n. 19493 del 13 settembre 2010 dichiarò legittimo l'accertamento bancario sul conto corrente della suocera dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata. L'accertamento era scattato a seguito di controlli finanziari su sospette movimentazioni bancarie in due conti correnti intestati alla suocera del socio amministratore unico. Con l'aggravante che in tali conti correnti risultava delegato alla movimentazione il genero (socio e amministratore unico della società accertata) e il cugino del genero (altro socio). La mancata giustificazione delle movimentazioni sul conto della suocera portava l'amministrazione finanziaria a imputare la società di evasione d'imposta per omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni imponibili fatte transitare nel conto corrente dal socio amministratore, genero dell'intestataria. Nonostante non fosse stata dimostrata la riconducibilità delle movimentazioni bancarie a operazioni in evasioni d'imposta, l'ufficio accertava sulla base del legame di parentela e della conseguente possibilità di operare direttamente sul conto.
In definitiva il fisco può eseguire controlli finanziari anche sui conti di persone terze insospettabili e che apparentemente non hanno nulla a che fare con l'azienda, individuale o collettiva, ma che si ha motivo di ritenere connessi o inerenti all'attività d'impresa in conformità a indizi. Sicuramente, tra gli elementi indiziari, un rilievo decisivo viene riconosciuto alla mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'ufficio in ordine ai movimenti nei conti.
21/10/2011 | 7492 letture | 0 commenti
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