Fisco e Finanza
Ristrutturazioni, bonus al 50% e spese a 96 mila euro
È stato elevato al 50% il bonus fiscale per le spese sostenute relative a
interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici
residenziali, per il periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Questo quanto
previsto dal decreto legge n. 83/2012 e dalla relativa legge di conversione, cosiddetto
Decreto sviluppo 2012, che prevede all'articolo 11, anche, il raddoppio
da 48.000 a 96.000 euro dell'ammontare complessivo delle spese detraibili per
unità immobiliare.
Del bonus fiscale (36% o 50%), da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico, possono usufruire non solo i proprietari, ma anche i titolari di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie), gli inquilini e i comodatari, i soci di cooperative divise e indivise e i familiari conviventi del possessore o detentore. In ogni caso l'ammontare complessivo della spesa va suddiviso tra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Anche chi esegue i lavori in proprio ha diritto a poter usufruire della detrazione del 50%, ma relativamente alle spese di acquisto dei materiali.
Condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il pagamento delle spese di ristrutturazione sia effettuato con bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento (esecutore dei lavori e/o fornitore dei materiali). Oltre la manutenzione ordinaria (ad esempio tinteggiatura facciata) e straordinaria (ad esempio rifacimento bagno), tra gli interventi agevolabili si segnalano quelli finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio nuovo ascensore), all'adozione di misure atte a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio porte blindate), all'esecuzione di lavori di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (ad esempio interruttore con salvavita).
La vecchia comunicazione d'inizio lavori all'Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara), adempimento che molti problemi ha creato a tanti contribuenti spesso in assoluta buona fede, non è più obbligatoria in quanto cancellata dal Decreto sviluppo (ecreto legge 13 maggio 2011 n. 70) e le fatture emesse non devono più contenere l'indicazione della manodopera.
La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Questa nuova regola vale per tutti i contribuenti a partire dall'anno d'imposta 2012, infatti, è stata abolita la possibilità di ripartire la detrazione in 5 o 3 quote annuali per le persone, rispettivamente, di 75 e 80 anni di età.
Quindi per l'anno d'imposta 2012 si possono distinguere le seguenti tipologie:
1 - Detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
2 - Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da cui scomputare quelle rientranti nel limite di 48.000 euro sostenute fino al 25 giugno, già agevolate nel primo periodo;
L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 13/E del 9 maggio scorso, ha chiarito che per l'anno 2012 è possibile scegliere i bonifici da considerare ai fini del calcolo della detrazione per ristrutturazioni edilizie optando per quelli rientranti nel bonus del 50% ed effettuati dopo il 26 giugno 2012, piuttosto che quelli rientranti nella misura del 36%.
Pertanto si può verificare l'ipotesi in cui un contribuente abbia sostenuto spese per interventi agevolabili nella misura di 50.000 euro fino al 25 giugno 2012 e di 100.000 euro nel periodo successivo, sempre sul medesimo immobile. Ebbene, la circolare n. 13/E chiarisce che il contribuente ha la facoltà di avvalersi della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre, per un ammontare massimo di spesa di euro 96.000.
In merito alla presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori di ammontare superiore a 51.645,68 euro l'Agenzia ha chiarito che non è più necessaria, nonostante l'aumento della soglia di spesa ammissibile da 48.000 a 96.000 euro.
Ai fini dell'imputazione temporale della detraibilità della spesa si applica il principio di cassa. Pertanto, anche se i lavori sono iniziati prima del 26 giugno 2012, ma il bonifico viene effettuato dopo tale data, si potrà usufruire della detrazione del 50%.
Del bonus fiscale (36% o 50%), da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico, possono usufruire non solo i proprietari, ma anche i titolari di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie), gli inquilini e i comodatari, i soci di cooperative divise e indivise e i familiari conviventi del possessore o detentore. In ogni caso l'ammontare complessivo della spesa va suddiviso tra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Anche chi esegue i lavori in proprio ha diritto a poter usufruire della detrazione del 50%, ma relativamente alle spese di acquisto dei materiali.
Condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il pagamento delle spese di ristrutturazione sia effettuato con bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento (esecutore dei lavori e/o fornitore dei materiali). Oltre la manutenzione ordinaria (ad esempio tinteggiatura facciata) e straordinaria (ad esempio rifacimento bagno), tra gli interventi agevolabili si segnalano quelli finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio nuovo ascensore), all'adozione di misure atte a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio porte blindate), all'esecuzione di lavori di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (ad esempio interruttore con salvavita).
La vecchia comunicazione d'inizio lavori all'Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara), adempimento che molti problemi ha creato a tanti contribuenti spesso in assoluta buona fede, non è più obbligatoria in quanto cancellata dal Decreto sviluppo (ecreto legge 13 maggio 2011 n. 70) e le fatture emesse non devono più contenere l'indicazione della manodopera.
La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Questa nuova regola vale per tutti i contribuenti a partire dall'anno d'imposta 2012, infatti, è stata abolita la possibilità di ripartire la detrazione in 5 o 3 quote annuali per le persone, rispettivamente, di 75 e 80 anni di età.
Quindi per l'anno d'imposta 2012 si possono distinguere le seguenti tipologie:
1 - Detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
2 - Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da cui scomputare quelle rientranti nel limite di 48.000 euro sostenute fino al 25 giugno, già agevolate nel primo periodo;
L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 13/E del 9 maggio scorso, ha chiarito che per l'anno 2012 è possibile scegliere i bonifici da considerare ai fini del calcolo della detrazione per ristrutturazioni edilizie optando per quelli rientranti nel bonus del 50% ed effettuati dopo il 26 giugno 2012, piuttosto che quelli rientranti nella misura del 36%.
Pertanto si può verificare l'ipotesi in cui un contribuente abbia sostenuto spese per interventi agevolabili nella misura di 50.000 euro fino al 25 giugno 2012 e di 100.000 euro nel periodo successivo, sempre sul medesimo immobile. Ebbene, la circolare n. 13/E chiarisce che il contribuente ha la facoltà di avvalersi della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre, per un ammontare massimo di spesa di euro 96.000.
In merito alla presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori di ammontare superiore a 51.645,68 euro l'Agenzia ha chiarito che non è più necessaria, nonostante l'aumento della soglia di spesa ammissibile da 48.000 a 96.000 euro.
Ai fini dell'imputazione temporale della detraibilità della spesa si applica il principio di cassa. Pertanto, anche se i lavori sono iniziati prima del 26 giugno 2012, ma il bonifico viene effettuato dopo tale data, si potrà usufruire della detrazione del 50%.
24/05/2013 | 6679 letture | 0 commenti
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