Fisco e Finanza
Start-up innovative, sostegno e incentivi
Il Governo, con il decreto legislativo 179/2012, cosiddetto decreto sviluppo bis,
si propone di favorire la nascita e la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico
e l'occupazione, in particolare giovanile, delle imprese «Start-Up innovative».
Il decreto prevede che la start-up innovativa sia una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, con sede principale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato. L'impresa deve essere costituita da meno di quattro anni, avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, non deve distribuire, e non aver distribuito, utili e almeno il 51 % delle quote o azioni deve essere detenuta da persone fisiche.
Per qualificare un'impresa come start up innovativa si deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: investire in ricerca e sviluppo almeno il 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; impiegare come dipendenti o collaboratori, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; dimostrare di essere titolari o licenziatari di un brevetto direttamente pertinente con l'oggetto sociale e l'attività d'impresa.
Le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi, rinnovabili più volte anche senza soluzione di continuità. Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno. È prevista, anche, la possibilità di una remunerazione con quote della società, cosiddette stock options.
La disciplina prevede, per gli anni dal 2013 al 2015, incentivi fiscali per coloro che investono nel capitale sociale di una o più start-up, direttamente o tramite Ocr (Organismi d'investimento collettivo del risparmio). Le persone fisiche hanno diritto a una detrazione dall'irpef lorda del 19% che sale al 25% per le sturt-up sociali o energetiche. L'eventuale eccedenza che non trova capienza nell'anno di riferimento potrà essere rinviata ai periodi successivi, ma non oltre il terzo. È stato determinato in 500.000 euro, per ciascun periodo d'imposta, il limite massimo d'investimento detraibile, il quale deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione, unitamente agli interessi legali, dell'importo detratto.
Se, invece, l'investimento viene effettuato da una società (soggetta all'Ires), essa ha diritto a una deduzione dal reddito imponibile del 20% (27% per sturt-up sociali o energetiche), per un importo massimo di euro 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta, sempre a condizione di mantenere l'investimento per almeno due anni.
In conclusione, per i benefici fiscali bisogna attendere un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che individui le modalità di attuazione e l'autorizzazione della Commissione europea circa la loro compatibilità con l'ordinamento comunitario.
Il decreto prevede che la start-up innovativa sia una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, con sede principale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato. L'impresa deve essere costituita da meno di quattro anni, avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, non deve distribuire, e non aver distribuito, utili e almeno il 51 % delle quote o azioni deve essere detenuta da persone fisiche.
Per qualificare un'impresa come start up innovativa si deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: investire in ricerca e sviluppo almeno il 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; impiegare come dipendenti o collaboratori, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; dimostrare di essere titolari o licenziatari di un brevetto direttamente pertinente con l'oggetto sociale e l'attività d'impresa.
Le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi, rinnovabili più volte anche senza soluzione di continuità. Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno. È prevista, anche, la possibilità di una remunerazione con quote della società, cosiddette stock options.
La disciplina prevede, per gli anni dal 2013 al 2015, incentivi fiscali per coloro che investono nel capitale sociale di una o più start-up, direttamente o tramite Ocr (Organismi d'investimento collettivo del risparmio). Le persone fisiche hanno diritto a una detrazione dall'irpef lorda del 19% che sale al 25% per le sturt-up sociali o energetiche. L'eventuale eccedenza che non trova capienza nell'anno di riferimento potrà essere rinviata ai periodi successivi, ma non oltre il terzo. È stato determinato in 500.000 euro, per ciascun periodo d'imposta, il limite massimo d'investimento detraibile, il quale deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione, unitamente agli interessi legali, dell'importo detratto.
Se, invece, l'investimento viene effettuato da una società (soggetta all'Ires), essa ha diritto a una deduzione dal reddito imponibile del 20% (27% per sturt-up sociali o energetiche), per un importo massimo di euro 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta, sempre a condizione di mantenere l'investimento per almeno due anni.
In conclusione, per i benefici fiscali bisogna attendere un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che individui le modalità di attuazione e l'autorizzazione della Commissione europea circa la loro compatibilità con l'ordinamento comunitario.
17/11/2012 | 5118 letture | 0 commenti
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