Fisco e Finanza
Srl semplificate per i giovani
Via libera alla costituzione della società a responsabilità limitata semplificata
(srls) con un solo euro di capitale sociale introdotta con la legge sulle liberalizzazioni
(decreto 24/01/2012 n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n.
27). Con la pubblicazione del modello standard di atto costitutivo, finalmente
diventa operativa la nuova disciplina societaria finalizzata a favorire, semplificandone
le procedure, l'iniziativa imprenditoriale dei più giovani.
Quindi dal 29 agosto, data di entrata in vigore del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012, è possibile costituire una srl semplificata con un solo euro di capitale sociale alla quale possono partecipare solo persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età.
Una prima agevolazione consiste nel fatto che l'atto pubblico con l'intervento del notaio è a titolo gratuito, quindi non sono dovuti onorari notarili. Un'ulteriore agevolazione è rappresentata dall'esenzione da diritti di bollo e di segreteria sia per l'atto costitutivo che per l'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto l'unico costo da sostenere per la costituzione della srls è l'imposta di registro di 168 euro e la tassa annuale camerale (200 euro media nazionale).
La novella società, disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile, deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo il modello standard tipizzato senza poter effettuare alcuna variazione. Pertanto bisogna accettare tutti e dieci gli articoli che compongono il modello standard; la conseguenza è che la srls non si adatta a quei casi in cui i soci vogliono disciplinare situazioni particolari. La srls può essere costituita sia con atto unilaterale, quindi a socio unico, che con atto plurilaterale in cui intervengono più persone. Ciò non preclude che durante la vita della società non possano entrare altri soci, purché persone fisiche che abbiano meno di 35 anni.
Nella denominazione sociale va espressamente indicato che trattasi di società a responsabilità limitata semplificata (srls).
Il capitale sociale, compreso tra 1 e 9.999,99 euro, va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione esclusivamente in denaro in quanto non sono ammessi conferimenti in natura. Il versamento deve essere effettuato nelle mani dell'organo amministrativo e non in banca. Pertanto, per la sua costituzione basta un solo euro contro i diecimila attualmente previsti per la srl ordinaria.
L'organo amministrativo, sia esso amministratore unico o consiglio di amministrazione, può essere composto esclusivamente da persone fisiche scelte tra i soci. Di conseguenza non possono essere nominati amministratori persone estranee alla compagine societaria.
L'eventuale cessione delle quote societarie deve avvenire verso soggetti che siano persone fisiche e che abbiano un'età inferiore a 35 anni. Mentre se un socio compie 35 anni di età deve uscire dalla società cedendo le quote, solo a persona fisica rispettando il limite di età, altrimenti la società sarà soggetta a scioglimento o trasformata in srl normale o in srl a capitale ridotto.
Quindi dal 29 agosto, data di entrata in vigore del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012, è possibile costituire una srl semplificata con un solo euro di capitale sociale alla quale possono partecipare solo persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età.
Una prima agevolazione consiste nel fatto che l'atto pubblico con l'intervento del notaio è a titolo gratuito, quindi non sono dovuti onorari notarili. Un'ulteriore agevolazione è rappresentata dall'esenzione da diritti di bollo e di segreteria sia per l'atto costitutivo che per l'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto l'unico costo da sostenere per la costituzione della srls è l'imposta di registro di 168 euro e la tassa annuale camerale (200 euro media nazionale).
La novella società, disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile, deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo il modello standard tipizzato senza poter effettuare alcuna variazione. Pertanto bisogna accettare tutti e dieci gli articoli che compongono il modello standard; la conseguenza è che la srls non si adatta a quei casi in cui i soci vogliono disciplinare situazioni particolari. La srls può essere costituita sia con atto unilaterale, quindi a socio unico, che con atto plurilaterale in cui intervengono più persone. Ciò non preclude che durante la vita della società non possano entrare altri soci, purché persone fisiche che abbiano meno di 35 anni.
Nella denominazione sociale va espressamente indicato che trattasi di società a responsabilità limitata semplificata (srls).
Il capitale sociale, compreso tra 1 e 9.999,99 euro, va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione esclusivamente in denaro in quanto non sono ammessi conferimenti in natura. Il versamento deve essere effettuato nelle mani dell'organo amministrativo e non in banca. Pertanto, per la sua costituzione basta un solo euro contro i diecimila attualmente previsti per la srl ordinaria.
L'organo amministrativo, sia esso amministratore unico o consiglio di amministrazione, può essere composto esclusivamente da persone fisiche scelte tra i soci. Di conseguenza non possono essere nominati amministratori persone estranee alla compagine societaria.
L'eventuale cessione delle quote societarie deve avvenire verso soggetti che siano persone fisiche e che abbiano un'età inferiore a 35 anni. Mentre se un socio compie 35 anni di età deve uscire dalla società cedendo le quote, solo a persona fisica rispettando il limite di età, altrimenti la società sarà soggetta a scioglimento o trasformata in srl normale o in srl a capitale ridotto.
07/09/2012 | 5411 letture | 0 commenti
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