Fisco e Finanza
Srl "semplificate" per gli under 35 con un solo euro
Una nuova tipologia societaria è stata prevista dal Governo Monti con il decreto
legge del 24 gennaio 2012 n. 1, cosiddetto decreto liberalizzazioni, per dare un
impulso all'economia e favorire l'iniziativa imprenditoriale dei più giovani.
È la «società semplificata a responsabilità limitata» (ssrl),
disciplinata dal nuovo articolo 2463 bis del Codice civile, l'innovazione societaria
per la cui costituzione è previsto un contratto o atto unilaterale al quale possono
partecipare solo persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data
della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità ad un modello standard tipizzato, ma l'intervento del notaio sarà a titolo gratuito. Un'ulteriore agevolazione consiste nell'esenzione da diritti di bollo e di segreteria sia per l'atto costitutivo che per l'iscrizione nel registro delle imprese.
La ssrl rappresenta, essenzialmente, un'agevolazione all'imprenditoria giovanile e meno abbiente, consentendo loro di partecipare a una società di capitale a responsabilità limitata tramite la sottoscrizione e il versamento di almeno un euro a titolo di capitale sociale. Quindi, per la sua costituzione basta un solo euro contro i diecimila attualmente previsti per la srl ordinaria. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in denaro e versato nelle mani dell'organo amministrativo.
Per questa nuova tipologia societaria la normativa prevede espressamente che negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, devono essere indicati la denominazione di società a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta.
Possono far parte come membri dell'organo amministrativo esclusivamente persone scelte tra i soci, di conseguenza non possono essere nominati amministratori persone estranee alla compagine societaria.
L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato, deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
4) i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2463 c.c. ai numeri 3 (l'attività che costituisce l'oggetto sociale), 6 (la quota di partecipazione di ciascun socio), 7 (le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza) e 8 (le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile);
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La disciplina vieta espressamente l'eventuale cessione di quote a soci non aventi il requisito dell'età (trentacinque anni). Nel caso in cui ciò dovesse accadere, è prevista la nullità dell'atto.
Come già enunciato, per la costituzione di questa nuova società è previsto l'atto pubblico con l'intervento del notaio a titolo gratuito, quindi non sono dovuti onorari notarili. Sarà il Consiglio nazionale del notariato a vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione della normativa da parte dei notai. Ogni anno i relativi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del notariato.
Salvo eventuali modifiche in fase di conversione, al momento per la piena operatività di questa nuova società bisogna attendere l'emanazione di un decreto attuativo (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) che dovrà predisporre lo statuto standard della società e individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità ad un modello standard tipizzato, ma l'intervento del notaio sarà a titolo gratuito. Un'ulteriore agevolazione consiste nell'esenzione da diritti di bollo e di segreteria sia per l'atto costitutivo che per l'iscrizione nel registro delle imprese.
La ssrl rappresenta, essenzialmente, un'agevolazione all'imprenditoria giovanile e meno abbiente, consentendo loro di partecipare a una società di capitale a responsabilità limitata tramite la sottoscrizione e il versamento di almeno un euro a titolo di capitale sociale. Quindi, per la sua costituzione basta un solo euro contro i diecimila attualmente previsti per la srl ordinaria. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente in denaro e versato nelle mani dell'organo amministrativo.
Per questa nuova tipologia societaria la normativa prevede espressamente che negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, devono essere indicati la denominazione di società a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta.
Possono far parte come membri dell'organo amministrativo esclusivamente persone scelte tra i soci, di conseguenza non possono essere nominati amministratori persone estranee alla compagine societaria.
L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato, deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
4) i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2463 c.c. ai numeri 3 (l'attività che costituisce l'oggetto sociale), 6 (la quota di partecipazione di ciascun socio), 7 (le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza) e 8 (le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile);
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La disciplina vieta espressamente l'eventuale cessione di quote a soci non aventi il requisito dell'età (trentacinque anni). Nel caso in cui ciò dovesse accadere, è prevista la nullità dell'atto.
Come già enunciato, per la costituzione di questa nuova società è previsto l'atto pubblico con l'intervento del notaio a titolo gratuito, quindi non sono dovuti onorari notarili. Sarà il Consiglio nazionale del notariato a vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione della normativa da parte dei notai. Ogni anno i relativi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del notariato.
Salvo eventuali modifiche in fase di conversione, al momento per la piena operatività di questa nuova società bisogna attendere l'emanazione di un decreto attuativo (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) che dovrà predisporre lo statuto standard della società e individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
05/03/2012 | 3474 letture | 0 commenti
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