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Fisco e Finanza
Chiusura in sanatoria delle partite Iva inattive
Sono circa 8,9 milioni le partite Iva formalmente attive in Italia, di cui 6 milioni relative a persone fisiche e 2,9 milioni intestate a società. È intento del legislatore di ridurle a quelle effettivamente operanti nel nostro sistema, in quanto considerate eccessive se confrontate a quelle degli altri Stati Europei. Preso atto, il Governo ha previsto la possibilità di chiudere le partite Iva inattive da oltre tre anni con il versamento di una sanzione ridotta di 129,00 euro.

L'articolo 23, comma 23, D.L. 98/2011, cosiddetta manovra economica, ha previsto per i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione della propria attività, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 35 DPR 633/72, possono sanare la violazione versando spontaneamente entro il 4 ottobre prossimo un importo pari a un quarto della sanzione minima prevista e cioè 129,00 euro. Attenzione, questa disposizione agevolativa si applica a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Da tenere in considerazione che la sanzione ordinaria prevista per la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 35 del DPR 633/72, tra cui quella per la cessazione dell'attività, oscilla da 516,00 a 2.065,00 euro.

Il versamento può essere effettuato fino al prossimo 4 ottobre prossimo sia in modo telematico, sia presso banche o uffici postali. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio 2011 ha istituito il codice tributo 8110 denominato «sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività». È necessario utilizzare il modello «F24-Elementi identificativi» indicando nella sezione «Contribuente» i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente; nella sezione «Erario» bisogna indicare la lettera R nel campo «Tipo»; nel campo «Elementi identificativi» va riportata la partita Iva da cessare che deve essere chiusa e nel campo «Anno di riferimento» l'anno di cessazione dell'attività.

Con la risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011 sono stati dati ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione e una maggior semplificazione degli adempimenti. In particolare non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) o AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) in quanto l'effettuazione del versamento sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 35, DPR 633/72. E non si deve presentare neanche la copia del pagamento effettuato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Altra novità in tema è prevista dal comma 22 del richiamato articolo 23 del decreto legge 98/2011 il quale aggiunge il comma 15-quater all'articolo 35 del decreto Iva, DPR 633/72. La disposizione prevede la chiusura d'ufficio di tutte le partite Iva cosiddette dormienti cioè quelle che per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato, non abbia adempiuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Il provvedimento di revoca della partita Iva insieme alla sanzione piena (da 516 a 2065 euro) è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.

In definitiva usufruendo di quest'agevolazione, con il versamento della sanzione di 129,00 euro, si potranno sanare l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.
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29/09/2011 | 3471 letture | 0 commenti
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